Statuto dell'associazione

Art. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Culturale L'Officina"

Art. 2 - L'associazione ha sede legale in Roma, Via Andrea Doria n. 67

Art. 3 - L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro e si propone fondamentalmente:

  1. promuovere l'evoluzione umana nell'armonia di corpo, mente e spirito, per una vita sana, felice e spirituale;
  2. di procedere alla divulgazione attraverso convegni, conferenze, mostre, pubblicazioni e quant'altro si riterrà opportuno, degli insegnamenti dei maestri illuminati per l'elevazione spirituale, civile e sociale dell'umanità.

Art. 4 - L'associazione, a mezzo dei suoi organi sociali, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari; istituire sedi, uffici e corrispondenti secondari, in tutto il territorio dello stato ed all'estero e fare quanto altro necessario ed utile per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi sociali.
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 5 - La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

SOCI

Art. 6 - Possono essere soci tutti coloro che, anche stranieri, condividono le finalità dell' Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7 - Chi intende essere ammesso come socio potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione in modo inappellabile. L'espulsione, la radiazione, la dimissione di singoli associati o gruppi, lo scioglimento di sedi, non da diritto alcuno a quote né alla divisione del patrimonio che è di proprietà esclusiva dell' Associazione.

Art. 8
- I soci si distinguono in:

  1. soci fondatori con diritto di voto;
  2. soci effettivi ammessi dal Consiglio Direttivo; di questa categoria avranno diritto di voto solo i soci che risultino associati da almeno un anno e che non siano in mora nei versamenti delle quote;
  3. soci   simpatizzanti,   quanti   intendano   esprimere   condivisione   per   i   fini dell' Associazione ed interesse per la sua attività, pur senza "assumersi" il ruolo attivo, e quindi senza diritto di voto. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Art. 9 - I soci sono tenuti:

  1. alla corresponsione delle quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
  2. ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'assemblea dei soci e dal consiglio Direttivo stesso.

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

  1. per mancato pagamento della quota sociale di affiliazione;
  2. per recesso consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento;
  3. per  esclusione,  da parte  del  Consiglio  Direttivo  a  causa  della  non
    osservanza delle disposizioni dell'atto costitutivo e dei deliberati dell'assemblea e
    di   comportamenti   od   atti   che    danneggiano   moralmente   e   materialmente
    l'Associazione.

Art. 11 - Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri che decide entro 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12 - Il patrimonio dell'Associazione è unico e indivisibile ed è costituito:

  1. dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
  2. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  3. dai proventi di manifestazioni, di gestioni accessorie e di attività promosse dall'Associazione;
  4. dalle elargizioni, dai lasciti dei soci e di simpatizzanti dell'Associazione.

Art. 13 - Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla  fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Organi dell'Associazione sono:

  1. l'assemblea;
  2. il consiglio direttivo;
  3. il collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

  1. l'approvazione del bilancio;
  2. la nomina del Consiglio Direttivo;
  3. la nomina del presidente;
  4. la trattazione di tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno.

Art. 17 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

  1. su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale, inerente la vita dell'associazione;
  2. sulle modifiche da apportare allo statuto;
  3. sulla liquidazione e scioglimento dell'Associazione;
  4. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci.

Art. 18 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal presidente ed è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

  1. in prima convocazione quando vi sia almeno la metà degli associati;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di tre membri eletti dall'assemblea, durano in carica due anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno presidente e vicepresidente. Essi redigono i programmi delle attività sociali previsti dallo statuto; avranno l'esecuzione delle delibere assembleari; redigono i bilanci; compilano i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'assemblea; deliberano circa l'ammissione e l'espulsione dei soci.

Art. 20 - Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea; durano in carica due anni e sono rieleggibili. Lo stesso decide, anche in veste di amichevole compositore, con lodo non impugnabile, oltre i ricorsi contro le delibere di esclusione da socio, le controversie tra soci e soci e tra soci e Associazione eventualmente dipendenti dal rapporto sociale, nonché i ricorsi dell'aspirante socio contro il provvedimento di rifiuto all'ammissione all'Associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto saranno applicabili, al Collegio dei Probiviri, le norme di cui agli artt. 806 e seguenti c.p.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 21 - Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi   dall'assemblea.   Tutte   le   comunicazioni   per   i   soci,   compresa   la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, verranno effettuate a mezzo affissione in sede, da intendersi conosciute anche in assenza di avviso ad personam.

Art. 22 - In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea, con la maggioranza del 51% dei soci, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Nel caso di cessazione l'intero patrimonio sociale, comprese le quote sociali sarà devoluto a favore di iniziative liberatorie affini.

Mar, 07 Feb 2012


Kundalini Yoga

Antichissima e segreta tecnologia di tradizione indiana il kundalini yoga è divenuto noto grazie al lavoro del maestro Yogi Bhajan.
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